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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Tipo di strutture e norme
tecniche
In tutti i comuni della Repubblica le
costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il
consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della
collaborazione del consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti
dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge. Le norme tecniche di cui al
comma precedente potranno essere successivamente aggiornate o modificate
con la medesima procedura ogni qualvolta occorra. Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
-
criteri generali tecnico-costruttivi
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura
e per il loro consolidamento;
-
carichi e sovraccarichi e loro
combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive
e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni;
-
indagini sui terreni e sulle rocce,
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
-
criteri generali e precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere
speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
-
protezione delle costruzioni dagli
incendi.
Qualora vengano usati sistemi
costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in
cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori
terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio superiore dei
lavori pubblici su conforme parere dello stesso consiglio.
Art. 2 Abitati da
consolidare
In tutti i territori comunali o loro
parti, nei quali sian intervenuti od intervengano lo Stato o la regione
per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9-7-1908, n.
445, e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti. Le opere di consolidamento, nei casi
di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono
eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di
cinque giorni dall'inizio dei lavori. Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso
ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al
provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con
provvedimento definitivo.
Titolo II NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
SISMICHE
Capo I Nuove costruzioni
Art. 3 Opere disciplinate e gradi di
sismicità
Tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del
presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al
precedente art. 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con
successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col
Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del consiglio
nazionale delle ricerche, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta
occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni
sismici. Con decreti del Ministro per i
lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni
interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si
provvede:
-
all'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e
delle disposizioni precedentemente emanate;
-
ad attribuire alle zone sismiche
valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche; c) all'eventuale necessario aggiornamento
successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità.
I decreti di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4 Contenuto delle norme
tecniche
Le norme tecniche di cui al precedente
art. 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli
articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità,
riguarderanno:
-
l'altezza massima degli edifici in
relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed
alle larghezze stradali;
-
le distanze minime consentite tra
gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
-
le azioni sismiche orizzontali e
verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
-
il dimensionamento e la verifica
delle diverse parti delle costruzioni;
-
le tipologie costruttive per le
fondazioni e le parti in elevazione.
Le caratteristiche generali e le
proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei
terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le
tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini
delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate. Per le costruzioni
su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di
fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per
valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire
l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura
dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 5 Sistemi costruttivi
Gli edifici possono essere costruiti
con:
-
struttura intelaiata in cemento
armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali;
-
struttura a pannelli
portanti;
-
struttura in muratura;
-
struttura in
legname.
Art. 6 Edifici in muratura
S'intendono per costruzioni in
muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione
portante. Esse devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le
compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme
tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 7 Edifici con struttura a pannelli
portanti
S'intendono per strutture a pannelli
portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali
prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera. Le strutture a pannelli portanti
devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice,
armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera
con malta cementizia o calcestruzzo , ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i
controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte. Il complesso scatolare costituito
dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le
azioni sismiche di cui all'art. 9. La trasmissione delle azioni mutue
tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche. L'idoneità di tali sistemi
costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
consiglio.
Art. 8 Edifici con strutture
intelaiate
S'intendono per strutture intelaiate
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente. In esse potranno essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
-
strutture reticolate in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso;
-
elementi-parete in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso.
Gli elementi irrigidenti devono essere
opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che
sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi. Il complesso resistente deve essere
proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'art. 3. Le murature
di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità
specificate dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 9 Azioni sismiche
L'edificio deve essere progettato e
costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e
orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente
alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche
di cui al precedente art. 3:
-
AZIONI VERTICALI Non si tiene
conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di
grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni,
deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale.
-
AZIONI ORIZZONTALI Le azioni
sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due
sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due
direzioni ortogonali.
-
MOMENTI TORCENTI Ad ogni piano
deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei
valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui al precedente art. 3.
-
MOMENTI RIBALTANTI Per le
verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono
essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al
precedente art. 3.
Art. 10 Verifica delle
strutture
L'analisi delle sollecitazioni dovute
alle azioni sismiche di cui al precedente articolo è effettuata tenendo
conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti
dell'intera struttura. Si devono verificare
detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti
sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 11 Verifica delle
fondazioni
I calcoli di stabilità del complesso
terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 12 Deroghe
Possono essere concesse deroghe
all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dal
Ministero per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte
dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e
parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, quando
sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici. Tali deroghe
devono essere previste nei piani particolareggiati.
Art. 13 Parere delle sezioni a competenza statale
degli uffici del Genio Civile sugli strumenti
urbanistici
Tutti i comuni nei quali sono
applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli
di cui al precedente art. 2, devono richiedere il parere delle sezioni a
competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera
di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio. Le sezioni a
competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
Capo II Riparazioni e sopraelevazioni
Art. 14 - Sopraelevazioni
È consentita, nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano
negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in
cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti,
purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della
presente legge.
Art. 15 Riparazioni
Le riparazioni degli edifici debbono
tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche
di cui ai precedenti articoli. I criteri sono
fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 16 Edifici di speciale importanza
artistica
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro
di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti
in materia.
Capo III Vigilanza sulle costruzioni
Art. 17 Denuncia dei lavori, presentazione ed
esame dei progetti
Nelle zone sismiche di cui all'art. 3
della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto,
notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio
tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le
competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la
residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore. Alla domanda deve essere
unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei
lavori. Il progetto deve essere esauriente
per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti,
sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture. Al progetto deve
inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale
dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del
complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione
deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto
necessari. L'azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui
realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza
edilizia.
Art. 18 - Autorizzazioni per l'inizio dei
lavori
Fermo restando l'obbligo della licenza
di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei
decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono
iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio
tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le
competenze vigenti. Per i manufatti da
realizzarsi da parte dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente
comma. L'autorizzazione viene comunicata,
subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua
competenza. Avverso il provvedimento relativo
alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che
decidono con provvedimento definitivo. I
lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
Art. 19 Registro delle denunzie dei
lavori
In ogni comune deve essere tenuto un
registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art.
17. Il registro deve essere esibito,
costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nel successivo art. 29.
Titolo III REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art. 20 Sanzioni penali
Chiunque violi le prescrizioni
contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui
agli artt. 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10
milioni.
Art. 21 Accertamento delle
violazioni
I funzionari, gli ufficiali ed agenti
indicati nel successivo art. 29, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della regione o
all'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti. L'ingegnere capo di detto ufficio,
previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale al pretore con le sue
deduzioni.
Art. 22 Sospensioni dei
lavori
L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo
precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché all' appaltatore o direttore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è
comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine
di sospensione. Il prefetto, su richiesta
dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la
esecuzione dell'ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data
in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene
irrevocabile.
Art. 23 Procedimento
Se nel corso del procedimento penale
il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello
Stato. Deve essere in ogni caso citato per il
dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o
dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale
può delegare un funzionario dipendente. Con
il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la
demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità
alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui
agli artt. 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per
rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo
termine.
Art. 24 Esecuzione
d'ufficio
Qualora il condannato non ottemperi
all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della
regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti
provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.
Art. 25 Competenza del Presidente della Giunta
Regionale
Qualora il reato sia estinto per
qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di
cui agli artt. 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse. In caso di
inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.
Art. 26 Comunicazione del provvedimento
all'Ufficio Tecnico della Regione o al Genio
Civile
Copia della sentenza irrevocabile o
del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della
regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti
entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 27 Modalità per la esecuzione di
ufficio
Per gli adempimenti di cui al
precedente art. 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la
spesa di lire 50 milioni. Al recupero delle
somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di
opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge,
si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione
dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio
civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal
prefetto. La riscossione delle somme dai
contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle
intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle
imposte dirette. Il versamento delle somme stesse è fatto con
imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 28 Utilizzazione di
edifici
Il rilascio da parte dei prefetti
della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle
licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o
dall'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti
la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti
norme.
Art. 29 Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche
Nelle località di cui all'art. 2 della
presente legge e in quelle sismiche di cui all'art. 3 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero
dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell' autorizzazione rilasciata
dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del genio civile a
norma degli artt. 2 e 18. I funzionari di
detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti
norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 30 Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione
Non sono tenuti al rispetto delle
presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti
coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata
entro due anni dalla data del provvedimento stesso. Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici
e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma precedente. Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme
tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione
stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme. Ove tuttavia detti
limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino
al completamento del piano in corso di costruzione. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una
costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o
all'ufficio del genio civile, secondo le competenze
vigenti. L'ufficio di cui al comma precedente
entro trenta giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato
dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato
al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando,
eventualmente, la massima quota che l'edificio
può raggiungere. In caso di violazione degli
obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
del titolo III.
Art. 31 Provvedimenti sostitutivi del
Prefetto
Quando concorrano ragioni di
particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni
richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento
stabilito dall'art. 378 della legge 20-3-1865, n. 2248, sui lavori
pubblici. In tal caso, il prefetto fa
rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni
accertate.
Art. 32 Costruzioni in corso e progetti già
approvati
Le norme tecniche di cui agli artt. 1
e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi
decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Fino all'entrata in vigore delle
norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le
norme della legge 25-111962, n. 1684, che, successivamente, si
applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti già approvati
alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto
del precedente art. 30.
Art. 33 Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato
L'inosservanza delle norme della
presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso
il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la
decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non
si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art.
23.
Art. 34
Le disposizioni contenute nel capo
terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai
sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio
militare. |